Onorevoli Colleghi! - Tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi, fondandovi diverse città, sulle coste del sud Italia, in corrispondenza delle attuali regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.
      Verso il III secolo avanti Cristo, le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megàle Hellàs). Il riferimento si presume sia stato coniato nelle colonie stesse per mostrare la loro grandezza verso la «vecchia» Grecia. Il termine «Magna Grecia» si riferisce quindi alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, fondarono in Italia

 

Pag. 2

altre città, a partire dal III secolo avanti Cristo, prima di cominciare a declinare nel loro splendore, a causa dell'ascesa di Roma.
      L'arte, la letteratura e la filosofia greche influenzarono in modo decisivo la vita di queste colonie. In particolare, le poleis della Magna Grecia divennero centri culturali di eccellenza, dove si raggiunse un livello di civiltà in materia di arte, architettura, ingegneria, istruzione, e così via, pari a quello della madrepatria. I coloni ellenici, infatti, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con importanti biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi e letterati di tutto il bacino del Mediterraneo, consentendo a quelle popolazioni di vivere un'epoca d'oro.
      Questo immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione, a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale «naturale» - allocato in buona parte nel sud d'Italia, ma esteso anche al centro e al nord - in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il Mediterraneo. Oggi la riscoperta del Mare Nostrum, le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, suggeriscono al Parlamento di costruire un intervento organico che, insieme alle regioni e agli enti locali, recuperi un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli al loro antico splendore, alla loro giusta collocazione storico-culturale e alla piena accessibilità pubblica.
      La presente proposta di legge reca dunque disposizioni che favoriscono la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica, archeologica, museale e turistica dell'area della Magna Grecia, in grado di coadiuvare la destinazione di risorse dell'Unione europea alle regioni del Mezzogiorno.
      A tal fine, si prevede innanzitutto l'individuazione geografica dei territori ricompresi, per ciascuna regione, nella denominazione «area della Magna Grecia» (articolo 2).
      Con riferimento a tali territori si individua un insieme di interventi (articolo 3), finalizzato alle seguenti attività prioritarie:

          a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistica di specifiche aree;

          b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

          c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

          d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

          e) sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;

          f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, di riqualificazione e di valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento

 

Pag. 3

alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

      Per il finanziamento di tali interventi è a sua volta istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con la dotazione di 45 milioni di euro complessivi per il triennio 2007-2009 (articolo 4).
      Si prevede inoltre che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica premialità per gli accordi che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.
      Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'area della Magna Grecia (articolo 5).

 

Pag. 4